Art. 5.
(Trattenute sindacali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
      2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

 

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